I coltelli di sicurezza sono oggi considerati una delle misure più efficaci per prevenire le ferite da taglio sul posto di lavoro. Che si tratti di logistica, produzione, commercio o artigianato, ovunque si aprano scatole di cartone, si taglino le reggette o si ritaglino materiali, tali operazioni di taglio fanno parte della routine lavorativa quotidiana. Nonostante siano attività di routine, comportano un rischio considerevole di infortunio.
In questo contesto, molte aziende si chiedono se l’uso di coltelli di sicurezza sia obbligatorio per legge.
La risposta breve è: finora non esiste un obbligo giuridico esplicito né in Germania, né nell’Unione Europea, né a livello federale negli Stati Uniti. Tuttavia, le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nel loro insieme, sostengono chiaramente l’uso di utensili da taglio sicuri, purché ciò sia adeguato nell’ambito della valutazione dei rischi.
Nessun obbligo relativo al prodotto, ma un chiaro obbligo di minimizzazione dei rischi
La normativa moderna in materia di sicurezza sul lavoro non adotta un approccio incentrato sul prodotto, bensì basato sul rischio. Le leggi e i regolamenti, di norma, non impongono alle aziende quali strumenti specifici debbano essere utilizzati. Obbligano invece i datori di lavoro a individuare sistematicamente i pericoli e ad adottare misure adeguate per ridurre i rischi nel modo più efficace possibile.
In Germania, questo principio deriva in particolare dalla legge sulla sicurezza sul lavoro (ArbSchG). L’articolo 5 obbliga i datori di lavoro a effettuare una valutazione dei rischi, mentre l’articolo 3 impone di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza sul lavoro.
Il regolamento sulla sicurezza sul lavoro (BetrSichV) costituisce la base giuridica fondamentale per la scelta delle attrezzature di lavoro. Ai sensi del § 3, comma 3, del BetrSichV, la valutazione dei rischi deve essere avviata già prima della scelta e dell’acquisto delle attrezzature di lavoro. Ai sensi del § 3, comma 7, del BetrSichV, nella loro verifica periodica occorre tenere conto dello stato dell’arte.
Inoltre, le disposizioni e le norme dell’Assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni sul lavoro (DGUV) specificano i requisiti relativi alla sicurezza delle attrezzature di lavoro e al loro utilizzo.
A livello europeo, la direttiva quadro 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute sul lavoro segue lo stesso approccio. Essa richiede di evitare i rischi, per quanto possibile, o di contrastarli alla fonte e di attuare misure di prevenzione adeguate.
Anche negli Stati Uniti vige un principio analogo, sancito dai requisiti dell’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). I datori di lavoro devono fornire attrezzature di lavoro sicure, ridurre al minimo i rischi individuati e istruire adeguatamente i propri dipendenti.
Tutte le normative hanno in comune il fatto di non prevedere un obbligo generale di utilizzo di misuratori di sicurezza. Esse richiedono tuttavia che le aziende siano in grado di giustificare in modo trasparente perché le attrezzature di lavoro scelte siano idonee e sicure per la rispettiva attività.
La valutazione dei rischi come base decisionale fondamentale
La decisione in materia di attrezzature di lavoro deriva dalla valutazione dei rischi e dalle misure di protezione che ne derivano.
Se ai lavoratori vengono affidati lavori di taglio – ad esempio l’apertura di imballaggi o il taglio di materiali –, è necessario valutare i rischi connessi. A tal fine occorre verificare quali misure consentano di evitare il più possibile o di ridurre efficacemente il rischio di ferite da taglio.
Il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi e della definizione delle misure necessarie. A tal fine, può e dovrebbe avvalersi, tra l’altro, della consulenza del responsabile della sicurezza sul lavoro. Nella scelta delle misure di protezione occorre attenersi, in linea di principio, al principio STOP:
S – Sostituzione: evitare, per quanto possibile, procedure di lavoro pericolose o strumenti inadeguati, oppure sostituirli con alternative più sicure
T – Misure tecniche di protezione
O – Misure di protezione organizzative
P – Misure di protezione individuale
A seconda del modello, i coltelli di sicurezza sono dotati di caratteristiche antinfortunistiche quali lame a ritrazione automatica o completamente automatica, taglienti nascosti o Profondità di taglio limitate. Se scelti in base all’attività e al materiale da tagliare, queste funzioni possono ridurre significativamente il rischio di ferite da taglio, senza compromettere l’efficienza dei processi lavorativi. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, può quindi essere opportuno privilegiare i coltelli di sicurezza adeguati rispetto ai tradizionali taglierini.
In assenza di una valutazione dei rischi effettuata a regola d’arte, il datore di lavoro non adempie agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge sulla sicurezza sul lavoro e – in caso di utilizzo di coltelli come strumenti di lavoro – dall’articolo 3 del Regolamento sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, i risultati della valutazione dei rischi, le misure di protezione stabilite e la verifica della loro efficacia devono essere documentati in conformità con le disposizioni di legge.

Raccomandazioni delle associazioni di categoria e stato dell'arte
Tuttavia, in molte aziende i coltelli di sicurezza sono già oggi parte integrante delle misure di sicurezza sul lavoro. Soprattutto nei centri logistici, nei magazzini di spedizione e negli stabilimenti di produzione, fanno ormai parte dell’attrezzatura standard. Questo sviluppo è sostenuto dalle raccomandazioni delle associazioni di categoria e delle casse infortuni, della DGUV e di altre organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro.
Sebbene queste raccomandazioni non abbiano valore di legge, possono tuttavia fornire alle imprese indicazioni importanti sulle misure di protezione riconosciute, sulle soluzioni preventive collaudate e sulle prassi operative sicure. Proprio questi concetti rivestono un ruolo importante nella sicurezza sul lavoro. Le imprese sono tenute a tenere debitamente conto degli sviluppi tecnici e delle misure di protezione riconosciute nella scelta dei propri mezzi di lavoro.
Nel diritto tecnico si distinguono spesso tre livelli di protezione: le regole della tecnica generalmente riconosciute, lo stato dell’arte e lo stato dell’arte scientifico e tecnico. Il regolamento sulla sicurezza sul lavoro (BetrSichV) definisce lo stato dell’arte, all’articolo 2, paragrafo 10, come il livello di sviluppo di procedimenti, impianti o modalità operative all’avanguardia, la cui idoneità pratica alla tutela della sicurezza e della salute appare accertata.
Se si verificano ripetutamente ferite da taglio, nonostante fossero disponibili coltelli di sicurezza adeguati, per le aziende diventa sempre più difficile giustificare il ricorso a strumenti meno sicuri.
Ciò non comporta zwar un obbligo legale diretto relativo al prodotto, ma fa sì che cresca l’aspettativa normativa di utilizzare attrezzature di lavoro moderne e meno rischiose.
Molto più di una semplice conformità
L'uso di coltelli di sicurezza non è quindi solo una questione di conformità alla legge. È espressione di una concezione preventiva della sicurezza. Le aziende che mettono a disposizione attrezzature di lavoro adeguate, formano i propri dipendenti e verificano regolarmente la valutazione dei rischi non solo riducono il numero di infortuni, ma rafforzano al contempo la propria cultura della sicurezza e dimostrano di adempiere sistematicamente ai propri obblighi di legge.
Inoltre, la riduzione dei tempi di inattività, il minor numero di infortuni sul lavoro soggetti a obbligo di segnalazione e una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza da parte dei lavoratori possono contribuire a generare vantaggi economici. Gli investimenti in attrezzature di lavoro sicure sono quindi vantaggiosi sia dal punto di vista della sicurezza sul lavoro che da quello economico-aziendale.
Conclusione
Le disposizioni normative non obbligano (ancora) espressamente le aziende a utilizzare coltelli di sicurezza. Tuttavia, impongono di valutare i pericoli e di adottare misure adeguate per la riduzione dei rischi. Proprio nel caso di lavori di taglio regolari, tali requisiti giustificano l’uso di coltelli di sicurezza.
La questione vera e propria non è quindi se una legge richieda espressamente l’uso di coltelli di sicurezza. Ciò che conta, piuttosto, è stabilire se, alla luce dei rischi esistenti, un normale taglierino rappresenti ancora la scelta più sicura e adeguata. Alla luce della valutazione dei rischi, dello stato dell’arte e delle raccomandazioni delle associazioni di categoria, oggi, nella maggior parte dei settori di applicazione, la risposta a questa domanda va sempre più a favore dei moderni coltelli di sicurezza.







